A chi spettano i lavori di manutenzione di una casa in affitto? Attenzione al contratto, alcuni potrebbero ricadere sull’affittuario
Quando si parla di affitto, una delle questioni più dibattute è quella relativa a chi debbano spettare le spese per i lavori in casa. Questo tema genera frequentemente controversie tra proprietari e inquilini, soprattutto perché la normativa vigente non fornisce indicazioni precise e lascia ampio margine all’interpretazione.
La legge stabilisce una distinzione fondamentale tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria. La prima categoria comprende tutte quelle operazioni necessarie per mantenere l’immobile in buono stato di conservazione e funzionalità, a seguito dell’uso quotidiano. Queste spese sono generalmente a carico dell’inquilino. D’altra parte, la manutenzione straordinaria riguarda interventi più significativi, necessari per ripristinare o migliorare l’immobile, come ad esempio la sostituzione della caldaia. Tali oneri sono di solito a carico del proprietario.
Nonostante questa suddivisione apparentemente chiara, esistono delle eccezioni importanti che possono generare confusione. Ad esempio, se un danno è causato direttamente dall’inquilino (per negligenza o maluso), anche se si tratta di un intervento che rientrerebbe nella categoria della manutenzione straordinaria, sarà quest’ultimo a doverne sostenere i costi.
Un aspetto cruciale da considerare è il potere dei contratti di locazione nel modificare questa distribuzione delle responsabilità. Infatti, attraverso l’accordo contrattuale tra le parti, è possibile derogare alle disposizioni legali standard e definire diversamente chi debba farsi carico delle varie tipologie di spese.
La legge prevede trattamenti differenti a seconda che il contratto sia “a canone concordato” o “a canone libero”. Nei primi (contratti 3+2), gli accordi principali sono definiti da negoziazioni collettive tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini; pertanto qualsiasi tentativo di far gravare sull’inquilino le spese straordinarie sarebbe nullo poiché violerebbe il limite massimo del canone stabilito dalla legge.
Al contrario, nei contratti “4+4”, ovvero quelli a canone libero, c’è maggiore flessibilità: le parti possono liberamente decidere come distribuire gli oneri relativi alla manutenzione dell’appartamento. Ciò significa che potrebbe essere legalmente valido un accordo che prevede una partecipazione dell’inquilino anche alle spese straordinarie.
L’autonomia negoziale rappresenta quindi uno degli elementi cardine nella gestione dei rapporti tra proprietario e inquilino riguardanti i lavoratori domestici. È essenziale che entrambe le parti leggano attentamente il contratto prima della firma per comprendere pienamente quali saranno i loro obblighi finanziari durante il periodo di locazione.
In definitiva, mentre la normativa offre una cornice generale sulla ripartizione delle responsabilità relative ai lavoratori domestici in caso di affitto, sono i dettagli del singolo contratto stipulato tra le parti interessate a determinarne l’applicazione pratica. Pertanto sia i locatori sia gli inquilini dovrebbero prestare particolare attenzione durante la fase negoziale al fine di evitare spiacevoli sorprese future.
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